Il testo integrale della bozza Violante
È stata approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera la scorsa legislatura
È stata approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera la scorsa legislatura
(Ddl Camera 553 XV Legislatura)
Approvata dalla Commissione Affari costituzionali
della Camera nella scorsa legislatura, la cosiddetta bozza Violante riguarda alcune
importanti riforme istituzionali. È considerata anche dal Pdl una possibile base
di discussione per una riforma costituzionale.
Si tratta di un testo unificato di varie proposte di legge. Il testo stabilisce in particolare la riduzione del numero dei parlamentari, e la trasformazione del Senato in senato federale superando così il bicameralismo. Tranne alcune eccezioni, infatti, l'onere di approvare le leggi spetta solo alla Camera dei deputati. Il testo, di difficile lettura, è integrato dalla lunga e ricca relazione parlamentare.(27 novembre 2009)
Si tratta di un testo unificato di varie proposte di legge. Il testo stabilisce in particolare la riduzione del numero dei parlamentari, e la trasformazione del Senato in senato federale superando così il bicameralismo. Tranne alcune eccezioni, infatti, l'onere di approvare le leggi spetta solo alla Camera dei deputati. Il testo, di difficile lettura, è integrato dalla lunga e ricca relazione parlamentare.(27 novembre 2009)
XV Legislatura - Ddl Camera 553 - Modificazione
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato attivo
e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- Testo unificato della Commissione Affari Costituzionali -
Art. 1.
1. Al primo comma dell’articolo 55 della
Costituzione, le parole:
« Senato della Repubblica » sono sostituite
dalle seguenti: « Senato federale della Repubblica ».
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
« Il numero dei deputati è di cinquecento,
oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero ».
2. Al terzo comma dell’articolo 56 della
Costituzione, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « diciotto
».
3. Al quarto comma dell’articolo 56 della
Costituzione, la parola: «seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « cinquecento
».
Art. 3.
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica
è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero. In ciascuna Regione i senatori sono eletti
dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali
tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
cinque senatori nelle Regioni sino a un
milione di abitanti;
sette senatori nelle Regioni con più di
un milione di abitanti e fino a tre milioni;
nove senatori nelle Regioni con più di tre
milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di
cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
dodici senatori nelle Regioni con più di
sette milioni di abitanti.
I Consigli regionali della Valle d’Aosta/
Valle¿e d’Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione;
i Consigli provinciali delle Province autonome
della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol eleggono, con voto limitato, due senatori
per ciascuna provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie
locali elegge:
un senatore nelle Regioni sino a un milione
di abitanti;
due senatori nelle Regioni con più di un
milione di abitanti, con voto limitato.
I Consigli delle autonomie locali delle
Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Sudtirol eleggono un senatore
per ciascuna provincia.
L’elezione ha luogo entro trenta giorni
dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol ».
Art. 4.
1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Art. 5.
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta
per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei
nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera
dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto
in caso di
guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio
regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato
anche il mandato dei senatori in carica ».
Art. 6.
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 61. – L’elezione della nuova Camera
dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei
deputati sono prorogati i poteri della precedente ».
2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regolamento del Senato federale della
Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 7.
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 70. – La funzione legislativa dello
Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale
della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione
e altre leggi costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo
e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma;
117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma;
132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) leggi concernenti l’istituzione e la
disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
f) leggi in materia di tutela delle minoranze
linguistiche.
Il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano
al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni
di legge che hanno lo scopo di determinare
i principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo
l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi
alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche
solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione
da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato
federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei
suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia
in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo
118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente
modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora
il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può
essere promulgata.
Il termine è ridotto della metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77 ».
Art. 8.
1. All’articolo 72 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
« Il Governo può chiedere che un disegno
di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia
votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno
di legge ».
Art. 9.
1. Il secondo comma dell’articolo 73 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
« Se la Camera dei deputati o, per i disegni
di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano
l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine
da essa stabilito ».
Art. 10.
1. All’articolo 76 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti
dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
».
Art. 11.
1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 77. – Fatta eccezione per quanto
previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità , provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono
entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può , mediante
decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare
l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire
deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate
con legge. Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo
70 ».
Art. 12.
1. Al primo comma dell’articolo 79 della
Costituzione, le parole: « di ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti:
« della Camera dei deputati ».
2. All’articolo 80 della Costituzione, le
parole: « Le Camere autorizzano » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata
».
3. All’articolo 81 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente:
« Sono approvati ogni anno con legge i bilanci
e il rendiconto consuntivo dello
Stato presentati dal Governo ».
Art. 13.
1. Il secondo comma dell’articolo 83 della
Costituzione è abrogato.
2. Al primo comma dell’articolo 84 della
Costituzione, le parole: « cinquant’anni » sono sostituite dalle seguenti: « quarant’anni
».
3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 85. – Il Presidente della Repubblica
è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o
manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».
4. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 86. – Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto
se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ».
5. All’articolo 87 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: « delle nuove
Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati»;
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
« Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge ».
6. Il primo comma dell’articolo 88 della
Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può, sentito
il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».
Art. 14.
1. Il secondo comma dell’articolo 92 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica, valutati
i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».
Art. 15.
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
« Art. 94. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci
giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario
della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
Art. 16.
1. Al primo comma dell’articolo 96 della
Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti:
« Senato federale della Repubblica ».
Art. 17.
1. Al secondo comma dell’articolo 122 della
Costituzione, le parole: « ad una delle Camere del Parlamento » sono sostituite
dalle seguenti: « alla Camera dei deputati ».
Art. 18.
1. All’articolo 123 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La legge dello Stato determina i principi
fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali
».
Art. 19.
1. Il primo comma dell’articolo 126 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
« Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale ».
Art. 20.
1. Al settimo comma dell’articolo 135 della
Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».
Art. 21.
1. Le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella
in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni
delle due Camere.
2. In sede di prima applicazione, l’elezione
del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione,
come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente
all’elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56
della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale.
Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori
entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati.
Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l’elezione per il rinnovo di un
Consiglio regionale o di provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori
ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo
comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente
legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle
autonomie locali, i senatori di cui all’articolo 57, quinto e sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale,
sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale
o provinciale.
Art. 22.
1. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite.

